Alta Corte per la
Regione siciliana
Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre 1954, n. 74
sul ricorso del Commissario dello Stato contro
la legge approvata dall'Assemblea regionale il 26 novembre 1953: «
Provvedimenti per l'incremento della cooperazione
Presidente: PERASSI ; Estensore : BRACCI; P.M. EULA; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. PUGLIATTI)
(omissis)
Il 26 novembre
Il Commissario dello Stato, con ricorso 3 dicembre 1953, presentato nei
termini, ha contestato la legittimit costituzionale di questa legge,
affermando che il limite di valore degli atti per i quali si domanda il
privilegio, sancito dall'art. 65 della vigente legge
di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 nel ventuplo
del capitale sociale versato ai fini della registrazione con tassa fissa,
costituisce un privilegio insito nella legge tributaria dello Stato, al quale
Inoltre, secondo il Commissario dello Stato, l'agevolazione disposta dalla legge regionale sarebbe di tale estensione ed entit da turbare i rapporti tributari oltre i confini della Regione stessa e perci sarebbe illegittima anche sotto tale profilo.
Infine il Commissario dello Stato lamenta la violazione del principio informatore delle leggi sulla R. M., secondo il quale le cooperative, per quanto riguarda l'imposta di RM. per le categorie B e C.1 sarebbero assoggettate al normale trattamento riservato agli enti collettivi che non consente agevolazioni di alcun genere.
espressione dell'intento di agevolare la cooperazione al massimo, senza preoccupazione per la diminuzione delle entrate di bilancio, tenuto conto delle particolari condizioni ambientali siciliane: questa potest d'apprezzamento, alla quale corrisponde la potest di provvedere mediante atti normativi, rientrerebbe nella sfera di legittima competenza della Regione.
Quanto al turbamento degli interessi tributari dello Stato oltre i limiti regionali, la difesa della Regione ha negato che si tratti di una ripercussione diretta della legge regionale e quanto agli effetti indiretti ha segnalato che questi sono la conseguenza inevitabile, anzi favorevole, delle autonomie regionali, come altre volte stato ritenuto dall'Alta Corte.
Infine la difesa della Regione non ha contestato la mancanza di esenzione dall'imposta di R.M. categorie B e C.1 a favore delle cooperative nella legislazione dello Stato, ma ha eccepito che questo dato negativo non costituisce un principio inderogabile da parte della Regione quando, come nel caso, particolari condizioni ambientali giustifichino l'agevolazione tributaria.
Nelle memorie illustrative presentate prima della udienza e nella discussione orale le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.
Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.
L'Alta Corte osserva in
DIRITTO
La legge regionale impugnata ha per oggetto una materia che cade sotto la disciplina dell'art. 36 dello Statuto siciliano perch dispone, sia pure al fine dichiarato d' « incrementare la cooperazione , esenzioni dallimposta di registro e dall'imposta di R.M.
Secondo l'interpretazione che la costante giurisprudenza di questa Alta Corte ha dato all'art. 36 dello Statuto siciliano, la legislazione tributaria regionale deve uniformarsi ai principi che ispirano le leggi statali relative al tributo o al sistema d'esenzione al quale si riferisce la legge regionale.
Nel sistema statale delle esenzioni dall'imposta di registro vige, in materia di cooperazione, la norma (art. 65 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) che non applicabile la tassa fissa, ma quella normale «quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio o quando il valore dell'atto pel quale si domanda il privilegio sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato, fatta eccezione per le cooperative di costruzioni di case economiche o per appalti di lavori pubblici, controllate da: ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici .
L'esigenza dei libri di commercio in regola, il rapporto massimo da
Questo principio informatore del sistema delle esenzioni dalla legge di registro deve essere rispettato dalla legge regionale.
D'altra parte, quali che siano gli interessi locali che hanno spinto il
legislatore regionale a concedere alle cooperative siciliane agevolazioni
maggiori di quelle previste dalla legge nazionale, non vi
dubbio che neppure
Pu darsi che alla saggezza del legislatore regionale il limite posto dal legislatore nazionale sembri eccessivo o che garanzie diverse dal rapporto del ventuplo del capitale sociale sembrino preferibili per assicurare le agevolazioni tributarie alla cooperazione siciliana sana e prudente: in questo senso il potere legislativo d'adattamento della legge tributaria nazionale alle esigenze locali potr essere legittimamente esercitato dal legislatore regionale con pieno rispetto dell'art. 36. Ma queste modificazioni dovranno tuttavia rappresentare l'attuazione, sia pure in termini regionali, del principio della legge nazionale che l'agevolazione tributaria per il registro deve essere concessa soltanto all'attivit cooperativa che dia garanzia d'essere regolare, prudente e veramente mutualistica, in base a criteri limitativi preventivamente disposti dalla legge.
Perci la legge regionale impugnata, che ha disposto la registrazione con tassa fissa di tutti gli atti delle cooperative siciliane senza limite di valore e senza condizione alcuna a tale riguardo, sotto questo profilo costituzionalmente illegittima.
Anche l'esenzione dall'imposta di R.M, per i redditi di categoria B e C1 durante un decennio dalla costituzione delle cooperative, sembra del pari costituzionalmente illegittima per violazione di un principio ispiratore del sistema delle esenzioni in materia di R.M. A parte che i redditi di categoria C.1 (redditi di lavoro di natura incerta, quali i redditi professionali) sembrano difficili a verificarsi a favore delle cooperative, ritiene quest'Alta Corte che nel sistema delle esenzioni dall'imposta di R.M. possa identificarsi il principio che nessuna rilevante agevolazione consentita per ragione soggettiva alle societ e alle imprese costituite come societ, a tale categoria appartengono certamente le cooperative.
Questo rigore, che attiene alla natura stessa della imposta di R.M. e che non ha mai subito eccezioni che siano a conoscenza di quest' Alta Corte, impone che il principio negativo debba essere rispettato anche dalla legislazione regionale nelle materie ex art. 36 dello Statuto.
P. Q. M.
L'Alta Corte per