Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre 1954, n. 74

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Alta Corte per la Regione siciliana

 

Decisione 6 ottobre 1954 - 11 dicembre 1954, n. 74

sul ricorso del Commissario dello Stato contro la legge approvata dall'Assemblea regionale il 26 novem­bre 1953: « Provvedimenti per l'incremento della cooperazione

 

Presidente: PERASSI ; Estensore : BRACCI; P.M. EULA; Commissario Stato (Avv. ARIAS) - Regione siciliana (Avv. PUGLIATTI)

 

(omissis)

Il 26 novembre 1953 l'Assemblea regionale siciliana approv una legge, portante « provvedimenti per l'incremento della cooperazione , in virt della quale le cooperative che abbiano i requisiti di cui alle let­tere a) e b) dell'art. 65 della vigente legge di registro R. D. 30 dicembre 1923, n. 3269, che si costituiscano entro un quinquennio dall'entrata in vigore della legge, che abbiano sede soltanto in Sicilia e che soltanto in Sicilia si propongono di svolgere la loro attivit godono, in aggiunta alle normali agevolazioni previste dalle leggi vigenti, del privilegio del­la registrazione con tassa fissa degli atti relativi alle loro operazioni an­che se il valore di questi sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato; inoltre l'imposta di R.M. sui redditi di categoria B e C. 1, non si applica per un decennio dalla loro costituzione.

Il Commissario dello Stato, con ricorso 3 dicembre 1953, presentato nei termini, ha contestato la legittimit costituzionale di questa legge, affermando che il limite di valore degli atti per i quali si domanda il privilegio, sancito dall'art. 65 della vigente legge di registro 30 dicembre 1923, n. 3269 nel ventuplo del capitale sociale versato ai fini della regi­strazione con tassa fissa, costituisce un privilegio insito nella legge tri­butaria dello Stato, al quale la Regione non pu derogare.

Inoltre, secondo il Commissario dello Stato, l'agevolazione disposta dalla legge regionale sarebbe di tale estensione ed entit da turbare i rapporti tributari oltre i confini della Regione stessa e perci sarebbe il­legittima anche sotto tale profilo.

Infine il Commissario dello Stato lamenta la violazione del prin­cipio informatore delle leggi sulla R. M., secondo il quale le cooperati­ve, per quanto riguarda l'imposta di RM. per le categorie B e C.1 sarebbero assoggettate al normale trattamento riservato agli enti colletti­vi che non consente agevolazioni di alcun genere.

La Regione siciliana, con memoria 20 dicembre 1953, ha negato il fondamento dei motivi del ricorso del Commissario dello Stato, sostenen­do che il limite posto dalla legislazione nazionale espressione dell' intento, di agevolare unicamente la cooperazione di modeste dimensioni economiche per non sacrificare eccessivamente le entrate di bilancio, mentre il privilegio illimitato concesso dalla legislazione regionale

espressione dell'intento di agevolare la cooperazione al massimo, senza preoccupazione per la diminuzione delle entrate di bilancio, tenuto conto delle particolari condizioni ambientali siciliane: questa potest d'ap­prezzamento, alla quale corrisponde la potest di provvedere mediante atti normativi, rientrerebbe nella sfera di legittima competenza della Regione.

Quanto al turbamento degli interessi tributari dello Stato oltre i limiti regionali, la difesa della Regione ha negato che si tratti di una ri­percussione diretta della legge regionale e quanto agli effetti indiretti ha segnalato che questi sono la conseguenza inevitabile, anzi favorevole, delle autonomie regionali, come altre volte stato ritenuto dall'Alta Corte.

Infine la difesa della Regione non ha contestato la mancanza di esenzione dall'imposta di R.M. categorie B e C.1  a favore delle coopera­tive nella legislazione dello Stato, ma ha eccepito che questo dato negativo non costituisce un principio inderogabile da parte della Regione quando, come nel caso, particolari condizioni ambientali giustifichino l'agevolazione tributaria.

Nelle memorie illustrative presentate prima della udienza e nella discussione orale le parti hanno confermato i rispettivi punti di vista.

Il Procuratore generale ha concluso per laccoglimento del ricorso.

L'Alta Corte osserva in

DIRITTO

La legge regionale impugnata ha per oggetto una materia che cade sotto la disciplina dell'art. 36 dello Statuto siciliano perch dispone, sia pure al fine dichiarato d' « incrementare la cooperazione , esenzioni dallimposta di registro e dall'imposta di R.M.

Secondo l'interpretazione che la costante giurisprudenza di questa Alta Corte ha dato all'art. 36 dello Statuto siciliano, la legislazione tri­butaria regionale deve uniformarsi ai principi che ispirano le leggi sta­tali relative al tributo o al sistema d'esenzione al quale si riferisce la legge regionale.

Nel sistema statale delle esenzioni dall'imposta di registro vige, in materia di cooperazione, la norma (art. 65 R.D. 30 dicembre 1923, n. 3269) che non applicabile la tassa fissa, ma quella normale «quando la cooperativa non tenga regolarmente i libri di commercio o quando il va­lore dell'atto pel quale si domanda il privilegio sia superiore al ventuplo del capitale sociale versato, fatta eccezione per le cooperative di costru­zioni di case economiche o per appalti di lavori pubblici, controllate da: ministeri dell'economia nazionale e dei lavori pubblici .

L'esigenza dei libri di commercio in regola, il rapporto massimo da 1 a 20 fra il capitale sociale e il valore finanziario del negozio raccolto nel documento sottoposto a registrazione, l'assenza di tale limite quan­do vi sia il controllo ministeriale indicano con molta chiarezza che il legislatore nazionale ha voluto agevolare tributariamente soltanto le coo­perative che diano sufficiente garanzia di svolgere una seria e sana atti­vit mutualistica.

Questo principio informatore del sistema delle esenzioni dalla legge di registro deve essere rispettato dalla legge regionale. D'altra parte, quali che siano gli interessi locali che hanno spinto il legislatore regio­nale a concedere alle cooperative siciliane agevolazioni maggiori di quelle previste dalla legge nazionale, non vi dubbio che neppure la Regio­ne pu avere interesse a favorire le operazioni azzardate o malsane o ad­dirittura rovinose delle cooperative.

Pu darsi che alla saggezza del legislatore regionale il limite posto dal legislatore nazionale sembri eccessivo o che garanzie diverse dal rap­porto del ventuplo del capitale sociale sembrino preferibili per assicu­rare le agevolazioni tributarie alla cooperazione siciliana sana e pruden­te: in questo senso il potere legislativo d'adattamento della legge tri­butaria nazionale alle esigenze locali potr essere legittimamente eserci­tato dal legislatore regionale con pieno rispetto dell'art. 36. Ma queste modificazioni dovranno tuttavia rappresentare l'attuazione, sia pure in termini regionali, del principio della legge nazionale che l'agevolazione tributaria per il registro deve essere concessa soltanto all'attivit coope­rativa che dia garanzia d'essere regolare, prudente e veramente mutua­listica, in base a criteri limitativi preventivamente disposti dalla legge.

Perci la legge regionale impugnata, che ha disposto la registrazio­ne con tassa fissa di tutti gli atti delle cooperative siciliane senza limite di valore e senza condizione alcuna a tale riguardo, sotto questo pro­filo costituzionalmente illegittima.

Anche l'esenzione dall'imposta di R.M, per i redditi di categoria B e C1 durante un decennio dalla costituzione delle cooperative, sem­bra del pari costituzionalmente illegittima per violazione di un prin­cipio ispiratore del sistema delle esenzioni in materia di R.M. A parte che i redditi di categoria C.1 (redditi di lavoro di natura incerta, quali i redditi professionali) sembrano difficili a verificarsi a favore delle coo­perative, ritiene quest'Alta Corte che nel sistema delle esenzioni dall'im­posta di R.M. possa identificarsi il principio che nessuna rilevante age­volazione consentita per ragione soggettiva alle societ e alle imprese costituite come societ, a tale categoria appartengono certamente le cooperative.

Questo rigore, che attiene alla natura stessa della imposta di R.M. e che non ha mai subito eccezioni che siano a conoscenza di quest' Alta Corte, impone che il principio negativo debba essere rispettato anche dalla legislazione regionale nelle materie ex art. 36 dello Statuto.

 

P. Q. M.

 

L'Alta Corte per la Regione siciliana accoglie il ricorso proposto dal Commissario dello Stato avverso la legge approvata dall'Assemblea re­gionale siciliana il 26 novembre 1953, recante provvedimenti per l'incre­mento della cooperazione e, per l'effetto, annulla la legge impugnata.